A chi è rivolto

La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

Descrizione

La TARI (Tassa Rifiuti) è introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La Legge di Bilancio 2020, ha previsto l’abolizione dell'Imposta unica comunale (IUC) nelle sue componenti relative all’Imposta municipale propria (IMU) ed al Tributo sui servizi indivisibili (TASI), e l’unificazione delle due imposte nella nuova IMU. Restano, invece, confermate le disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI).

La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Come fare

I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La denuncia deve essere presentata:
a) per le utenze domestiche:
  • nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
  • nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell’attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d’identità, o alla PEC. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di consegna per la posta elettronica e PEC.


Cosa serve

La determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le categorie tariffarie sono articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche».
Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all’entità dei costi di gestione (quota variabile).

Cosa si ottiene

A seguito della presentazione della Dichiarazione TARI il Comune può elaborate l’avviso di pagamento da consegnare al contribuente con allegati i modelli F24 per il versamento del tributo.
A seguito della presentazione della dichiarazione TARI al contribuente  viene attribuito un CODICE UTENTE necessario per poter richiedere al Gestore del Servizio Raccolta Rifiuti la consegna dei cassonetti per la raccolta  differenziata.

Eventuali ESCLUSIONI,AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI del tributo sono disciplinate dal TITOLO IV del REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.18 del 30/05/2023.
 (in allegato)

Tempi e scadenze

Le scadenze per il versamento della TARI sono determinate ogni anno dalla Giunta Comunale .

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, ovvero il termine ultimo di presentazione delle denunce di occupazione/variazione è fissato al 30 giugno dell’anno successivo in cui si è verificato l’evento, oltre tale termine sono irrogate le sanzioni e i relativi interessi.

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Portale trasparenza TARI

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Ulteriori informazioni

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Carta della qualità.pdf [.pdf 182,39 Kb - 04/10/2023 - 16/10/2023]

Contatti

Tributi comunali - TARI

Palazzo comunale, ingresso da via Ivrea n. 64, 1° piano, ascensore tasto 2 - Rivarolo Canavese

0124.454626
0124.454661

comune.ufficiotributi@rivarolocanavese.it

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Ultimo aggiornamento pagina: 10/06/2025 11:20:37

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