Rimborso IMU
Rimborso Imposta municipale propria
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Il rimborso del tributo è richiesto dai contribuenti che hanno versato una somma risultata non dovuta, ed è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.
Descrizione
Al Comune vanno inviate le richieste di rimborso inerenti l’imposta IMU versata in eccesso sia di competenza statale (fabbricati appartenenti al gruppo catastale D con esclusione dei D/10) che di competenza comunale per gli immobili siti sul territorio del Comune di Rivarolo C.se.
Per quanto riguarda il rimborso della quota statale l’Ufficio comunale curerà l’istruttoria della pratica di rimborso e comunicherà allo Stato l’effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente. Spetterà allo Stato l’erogazione al contribuente delle somme ad esso dovute.
Per quanto riguarda il rimborso della quota statale l’Ufficio comunale curerà l’istruttoria della pratica di rimborso e comunicherà allo Stato l’effettiva sussistenza del diritto al rimborso a favore del contribuente. Spetterà allo Stato l’erogazione al contribuente delle somme ad esso dovute.
Come fare
Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato.
Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata da inoltrare tramite Posta elettronica certificata o, in alternativa, con altra procedura formale di spedizione o deposito, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
(UTILIZZARE IL MODELLO ALLEGATO)
Cosa serve
L’istanza può essere redatta compilando il modello appositamente predisposto dall’Ufficio oppure inviando all’ufficio una richiesta in carta semplice nella quale devono essere, obbligatoriamente, indicati i seguenti elementi:
• annualità per la/le quale/i viene richiesto il rimborso;
• generalità del contribuente richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono ed eventuale indirizzo e-mail);
• ammontare dell’imposta correttamente dovuta;
• ammontare dell’imposta erroneamente versata (allegando, se possedute, le fotocopie delle ricevute dei versamenti eseguiti);
• ammontare della somma richiesta a rimborso;
• motivazioni poste alla base della richiesta di rimborso;
• indicazione dei dati per l’accredito bancario delle somme a rimborso (se dovute): occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell’intestatario del conto.
• annualità per la/le quale/i viene richiesto il rimborso;
• generalità del contribuente richiedente (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, telefono ed eventuale indirizzo e-mail);
• ammontare dell’imposta correttamente dovuta;
• ammontare dell’imposta erroneamente versata (allegando, se possedute, le fotocopie delle ricevute dei versamenti eseguiti);
• ammontare della somma richiesta a rimborso;
• motivazioni poste alla base della richiesta di rimborso;
• indicazione dei dati per l’accredito bancario delle somme a rimborso (se dovute): occorre indicare le coordinate bancarie della propria banca, i dati dell’intestatario del conto.
Cosa si ottiene
L’ufficio esamina l’istanza di rimborso e verifica gli adempimenti fiscali del contribuente per tutte le annualità d’imposta eventualmente non ancora verificate .
Dal confronto tra le somme effettivamente dovute e le somme versate per ogni singola annualità, potrebbero emergere i seguenti risultati :
• conferma delle somme richieste a rimborso: in questo caso l’Ufficio dispone l’erogazione del rimborso incrementato dei relativi interessi;
• riduzione delle somme richieste a rimborso qualora dall’istruttoria dell’istanza sia emerso che la somma richiesta a rimborso risulti non correttamente determinata oppure siano emersi non corretti adempimenti fiscali rispetto ad altri immobili nella medesima annualità o in annualità differenti. In questo caso l’Ufficio provvede a compensare debiti e crediti nella stessa annualità o in annualità differenti e dispone l’erogazione della differenza a rimborso incrementata dei relativi interessi.
• rigetto della istanza di rimborso ed emissione di avvisi di accertamento: qualora dall’istruttoria dell’istanza siano emersi inadempimenti fiscali del contribuente, nella medesima annualità o in annualità differenti, che comportano non solo l’impossibilità di erogare il rimborso ma anche la necessità di recuperare ulteriore imposta dovuta e non versata non coperta dall’eventuale eccessivo versamento di cui è stato chiesto il rimborso
Per ognuno degli esiti sopra descritti gli atti emessi dall’Ufficio vengono notificati al contribuente che ha presentato l’istanza di rimborso, corredati delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti emessi.
Dal confronto tra le somme effettivamente dovute e le somme versate per ogni singola annualità, potrebbero emergere i seguenti risultati :
• conferma delle somme richieste a rimborso: in questo caso l’Ufficio dispone l’erogazione del rimborso incrementato dei relativi interessi;
• riduzione delle somme richieste a rimborso qualora dall’istruttoria dell’istanza sia emerso che la somma richiesta a rimborso risulti non correttamente determinata oppure siano emersi non corretti adempimenti fiscali rispetto ad altri immobili nella medesima annualità o in annualità differenti. In questo caso l’Ufficio provvede a compensare debiti e crediti nella stessa annualità o in annualità differenti e dispone l’erogazione della differenza a rimborso incrementata dei relativi interessi.
• rigetto della istanza di rimborso ed emissione di avvisi di accertamento: qualora dall’istruttoria dell’istanza siano emersi inadempimenti fiscali del contribuente, nella medesima annualità o in annualità differenti, che comportano non solo l’impossibilità di erogare il rimborso ma anche la necessità di recuperare ulteriore imposta dovuta e non versata non coperta dall’eventuale eccessivo versamento di cui è stato chiesto il rimborso
Per ognuno degli esiti sopra descritti gli atti emessi dall’Ufficio vengono notificati al contribuente che ha presentato l’istanza di rimborso, corredati delle motivazioni poste a sostegno dei provvedimenti emessi.
Tempi e scadenze
Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza,entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
L’Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell’istanza da parte del contribuente, dando priorità alle istanze di rimborso che prevedano il pagamento delle somme dovute mediante accredito tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, a fronte della comunicazione del relativo codice IBAN da parte del soggetto richiedente.
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi comunali - IMU
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 08/02/2024 09:22:55
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