A chi è rivolto

Con la finalità di massimizzare la collaborazione tra le parti del rapporto tributario, nel rispetto della L. 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) l'Ufficio Tributi del Comune di Rivarolo Canavese applica tutti gli strumenti previsti a livello normativo per disincentivare la proposizione di contenziosi da parte dei contribuenti nei confronti degli atti impositivi emessi dall’Ente.

Il contribuente che riceve:
• avviso di accertamento;
• provvedimento che irroga le sanzioni;
• rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi;
• diniego o revoca di agevolazioni;
• ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;
può presentare accertamento con adesione prima di depositare il ricorso in Corte di Giustizia Tributaria di I grado.

Descrizione

L’accertamento con adesione ha lo scopo di evitare il contenzioso, pervenendo a nuove valutazioni concordate con il contribuente, che fornisca elementi e documenti non conosciuti o non valutati, sulla base di un contraddittorio correttamente instaurato. L'ambito di applicazione è limitata agli atti di accertamento e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi

Come fare

L'accertamento con adesione può essere attivato su istanza del contribuente, a seguito dell’avvenuta notifica dell’avviso di accertamento, ma anche prima della sua notifica, ove il contribuente sia stato raggiunto da un avviso bonario finalizzato a definire una violazione non ancora accertata dal Comune

Cosa serve

L'istanza di accertamento con adesione dovrà contenere:
- gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;
- gli elementi, in forma sintetica, rilevanti ai fini dell’accertamento in possesso del contribuente
- i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;
- i motivi che hanno dato luogo alla presentazione dell'istanza.

Cosa si ottiene

Il perfezionamento dell’atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L’accertamento definito con adesione non è, pertanto, soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all’accertamento con adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo edittale previsto dalle singole normative sanzionatorie

Tempi e scadenze

Accertamento con adesione: La presentazione dell’istanza di accertamento con adesione produce l’effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di deposito dell’istanza stessa, sia i termini per l’impugnazione/reclamo, sia quelli di pagamento del tributo.
Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza di definizione, l’ufficio, anche telematicamente, formula l’invito a comparire, che può essere anticipato anche telefonicamente. La definizione si perfeziona col versamento delle somme dovute con le modalità indicate nell’atto di accertamento con adesione, da effettuarsi entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’atto stesso.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Tributi comunali - Contraddittorio - Accertamento con Adesione - Mediazione - Reclamo

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

REGOLAMENTO STRUMENTI DEFLATTIVI 2020.pdf [.pdf 312,53 Kb - 04/10/2023]

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Ultimo aggiornamento pagina: 18/07/2024 08:41:16

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