Il verbale per la violazione alle Norme del Codice della Strada viene notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha 60 giorni di tempo dalla contestazione o notificazione per il pagamento.
Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60 giorni, senza che sia stato presentato ricorso, si procede all’iscrizione a ruolo di un importo pari al doppio della sanzione prevista per la conseguente emissione della cartella esattoriale di pagamento.
Il verbale per la violazione ai Regolamenti comunali va notificato entro 90 giorni dalla data della violazione e l’interessato ha 60 giorni di tempo per il pagamento.
Nel caso di mancato pagamento dopo il decorso dei 60 giorni, senza che sia stato presentato ricorso, viene emessa ordinanza ingiunzione di pagamento.
Per quanto riguarda la possibilità di ricorso ai verbali di violazioni amministrative, si precisa che:
- le modalità di ricorso sono indicate all'interno del verbale di violazione
- condizione fondamentale per presentare il ricorso è che non sia ancora stato effettuato il pagamento delle somme indicate nel verbale
- non è ammesso il ricorso al preavviso lasciato sulle auto in sosta.
Avverso al verbale di violazione alle norme del Codice della Strada, può essere presentato ricorso al:
- PREFETTO della Provincia di Torino entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale;
- GIUDICE DI PACE di Ivrea entro 30 giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione del verbale.
Per tutte le altre fattispecie, entro 30 giorni dalla data di contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, possono essere presentati scritti difensivi, memorie, richiesta audizione al funzionario competente del Comune. Qualora le osservazioni presentate non vengano accolte, verrà emessa ordinanza ingiunzione di pagamento. All'ordinanza ingiunzione di pagamento è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace di Ivrea entro 30 giorni.