Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Pagamento TRIBUTO SUI RIFIUTI
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Servizio attivo
A chi è rivolto
La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Descrizione
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Per le persone fisiche è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Per le persone fisiche è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo.
Per le persone giuridiche l’avviso di pagamento è spedito per mezzo di Posta elettronica certificata all’indirizzo iscritto presso l’INI – PEC o portale INAD.
Come fare
I modelli F24 per il versamento della TARI possono essere pagati presso qualsiasi ufficio bancario, postale o ricevitoria Sisal abilitata oppure ancora online attraverso il servizio home banking del proprio istituto di credito.
Per pagare l'F24 sul sito della propria banca è indispensabile possedere un conto corrente nella banca sul cui sito si deve procedere all'operazione. Dopo aver effettuato l'accesso, nell'apposita sezione "Pagamenti", basterà procedere alla compilazione del modello, uguale a quello cartaceo, e per il pagamento online del modello F24 si deve inserire:
• l’importo da pagare;
• il codice tributo;
• l’anno per cui l'imposta deve essere pagata;
• se state pagando una rata, dovrà essere indicata quale rata è;
• eventuali crediti;
• saldo finale.
Tutti i dati sono desumibili dall'Avviso di pagamento inviato dal Comune.
Per pagare l'F24 sul sito della propria banca è indispensabile possedere un conto corrente nella banca sul cui sito si deve procedere all'operazione. Dopo aver effettuato l'accesso, nell'apposita sezione "Pagamenti", basterà procedere alla compilazione del modello, uguale a quello cartaceo, e per il pagamento online del modello F24 si deve inserire:
• l’importo da pagare;
• il codice tributo;
• l’anno per cui l'imposta deve essere pagata;
• se state pagando una rata, dovrà essere indicata quale rata è;
• eventuali crediti;
• saldo finale.
Tutti i dati sono desumibili dall'Avviso di pagamento inviato dal Comune.
Cosa serve
A seguito della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente il Comune invierà l’avviso di pagamento TARI ed i relativi modelli F24 per il pagamento.
Poiché la TARI ad oggi non è un tributo in autoliquidazione il contribuente non dovrà calcolare autonomamente il tributo ma riceverà dal Comune i modelli F24 per il versamento già compilati nelle loro parti.
Poiché la TARI ad oggi non è un tributo in autoliquidazione il contribuente non dovrà calcolare autonomamente il tributo ma riceverà dal Comune i modelli F24 per il versamento già compilati nelle loro parti.
Cosa si ottiene
Il pagamento dei modelli F24 inviati dal Comune serve per regolarizzare la posizione tari del contribuente per l’anno a cui l’avviso di pagamento si riferisce. Per ogni pagamento effettuato l’intermediario presso cui viene effettuato il versamento rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento.
Tempi e scadenze
Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2024 sono state disposte le rate e le scadenze di versamento della TARI anno 2024, nei seguenti termini:
1° Avviso di pagamento: Acconto TARI 2024:
• prima rata TARI anno 2024: scadenza il 28 giugno 2024
• seconda rata TARI anno 2024: scadenza il 30 settembre 2024
con possibilità di soluzione unica (totale acconto 1° - 2° rata) entro il 30 settembre 2024;
2° Avviso di pagamento: Saldo TARI 2024:
• terza rata TARI anno 2024: scadenza il 30 dicembre 2024, comprensiva delle componenti perequative 𝑈𝑅1,𝑎 e 𝑈𝑅2,𝑎, di cui alla delibera Arera n. 386/2023/R/rif;
• prima rata TARI anno 2024: scadenza il 28 giugno 2024
• seconda rata TARI anno 2024: scadenza il 30 settembre 2024
con possibilità di soluzione unica (totale acconto 1° - 2° rata) entro il 30 settembre 2024;
2° Avviso di pagamento: Saldo TARI 2024:
• terza rata TARI anno 2024: scadenza il 30 dicembre 2024, comprensiva delle componenti perequative 𝑈𝑅1,𝑎 e 𝑈𝑅2,𝑎, di cui alla delibera Arera n. 386/2023/R/rif;
Accedi al servizio
Portale Trasparenza rifiuti
Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/07/2024 10:18:30
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