Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Pagamento TRIBUTO SUI RIFIUTI
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Servizio attivo
A chi è rivolto
La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all’occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
Per le utenze domestiche, in mancanza dell’obbligato in via principale, si considera obbligato l’intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all’anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
Per le parti comuni di condominio individuate dall’articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Descrizione
La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Per le persone fisiche è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo.
Il Comune provvede all’invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze.
Per le persone fisiche è previsto l’invio di un documento di riscossione in formato cartaceo.
Per le persone giuridiche l’avviso di pagamento è spedito per mezzo di Posta elettronica certificata all’indirizzo iscritto presso l’INI – PEC o portale INAD.
Come fare
A decorrere dal 01/01/2025 il pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), del TEFA (tributo di competenza della Città Metropolitana di Torino) e delle componenti perequative si effettua tramite il sistema pagoPA. I versamenti possono essere effettuati presso tutti i prestatori di servizi di pagamento aderenti al circuito e indicati sul sito https://www.pagopa.gov.it/ (uffici postali, tabaccai, filiali bancarie, ecc);
Cosa serve
A seguito della presentazione della dichiarazione da parte del contribuente il Comune invierà l’avviso di pagamento TARI ed i relativi modelli per il pagamento.
Poiché la TARI ad oggi non è un tributo in autoliquidazione il contribuente non dovrà calcolare autonomamente il tributo ma riceverà dal Comune i modelli per il versamento già compilati nelle loro parti.
Poiché la TARI ad oggi non è un tributo in autoliquidazione il contribuente non dovrà calcolare autonomamente il tributo ma riceverà dal Comune i modelli per il versamento già compilati nelle loro parti.
Cosa si ottiene
Il pagamento dei modelli F24 inviati dal Comune serve per regolarizzare la posizione tari del contribuente per l’anno a cui l’avviso di pagamento si riferisce. Per ogni pagamento effettuato l’intermediario presso cui viene effettuato il versamento rilascia una ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento.
Tempi e scadenze
Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24/04/2025 sono state definite le Tariffe TARI per l’anno 2025.
Con l'entrata in vigore dell'art. 57 bis comma 2 del D.L. 14/2019 e successivo DPCM 24/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/03/2025 l’Autorità ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 un'ulteriore componente perequativa UR3 relativa l’introduzione del Bonus sociale Rifiuti da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per TARI e TEFA ed alle componenti perequative unitarie UR1a e UR2a già introdotte a partire dal 01/01/2024 in conseguenza alla deliberazione n. 386/2023/R/rif di ARERA.
Rilevato che l’introduzione del Bonus sociale Rifiuti con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2025 e la relativa istituzione della nuova componente perequativa da parte di Arera dovrà avvenire entro il mese di Luglio 2025 per l'anno 2025 il tributo viene suddiviso in n. 2 avvisi di pagamento emessi rispettivamente in ACCONTO e a SALDO con le seguenti scadenze:
1° Avviso di pagamento: Acconto TARI 2025:
2° Avviso di pagamento: Saldo TARI 2025:
Sull’ avviso di pagamento emesso ed inviato dal Comune sono indicati il numero UTENTE per ogni contribuente ed il CODICE UTENZA per ogni immobile occupato, dati ormai essenziali e richiesti per ogni comunicazione/segnalazione.
Con l'entrata in vigore dell'art. 57 bis comma 2 del D.L. 14/2019 e successivo DPCM 24/2025 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13/03/2025 l’Autorità ARERA ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2025 un'ulteriore componente perequativa UR3 relativa l’introduzione del Bonus sociale Rifiuti da applicare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per TARI e TEFA ed alle componenti perequative unitarie UR1a e UR2a già introdotte a partire dal 01/01/2024 in conseguenza alla deliberazione n. 386/2023/R/rif di ARERA.
Rilevato che l’introduzione del Bonus sociale Rifiuti con decorrenza retroattiva al 1° gennaio 2025 e la relativa istituzione della nuova componente perequativa da parte di Arera dovrà avvenire entro il mese di Luglio 2025 per l'anno 2025 il tributo viene suddiviso in n. 2 avvisi di pagamento emessi rispettivamente in ACCONTO e a SALDO con le seguenti scadenze:
1° Avviso di pagamento: Acconto TARI 2025:
- prima rata TARI anno 2025: scadenza il 27 giugno 2025
- seconda rata TARI anno 2025: scadenza il 30 settembre 2025
con possibilità di soluzione unica (totale acconto 1° - 2° rata) entro il 30 settembre 2025;
2° Avviso di pagamento: Saldo TARI 2025:
- terza rata TARI anno 2025: scadenza il 30 dicembre 2025,
comprensiva delle componenti perequative UR1,a e UR2,a UR3
Sull’ avviso di pagamento emesso ed inviato dal Comune sono indicati il numero UTENTE per ogni contribuente ed il CODICE UTENZA per ogni immobile occupato, dati ormai essenziali e richiesti per ogni comunicazione/segnalazione.
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Accedi al servizio online (Apre il link in una nuova scheda)Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 26/11/2025 12:56:30
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