Dichiarazione IMU
Dichiarazione per l'Imposta municipale propria
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Servizio attivo
A chi è rivolto
Sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU i soggetti passivi d'imposta ovvero i possessori di immobili, intendendosi per tali:
- il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali e di beni immobili rientranti nel patrimonio indisponibile di Enti Pubblici;
- il locatario finanziario
- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
- chi amministra beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale,
- dall’amministratore del condominio per le parti comuni dell’edificio.
Descrizione
I soggetti passivi d’imposta sono tenuti a presentare la dichiarazione o, in alternativa, a
trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in relazione a tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, anche
ove siano esenti dall’imposta, a fronte di una norma di legge o regolamentare, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in
cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, in relazione a tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, anche
ove siano esenti dall’imposta, a fronte di una norma di legge o regolamentare, entro il 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili abbia avuto inizio ovvero a quello in
cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Il contribuente non è tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IMU a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano state tempestivamente e correttamente iscritte presso l’Agenzia delle Entrate-Territorio.
Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini IMU in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta, in relazione alle quali nella dichiarazione dovrà essere attestata la sussistenza dei relativi presupposti, con particolare riferimento alle fattispecie in cui la presentazione della dichiarazione sia prevista per legge a pena di decadenza dalla spettanza del diritto all’agevolazione.
Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini IMU in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l’Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d’imposta, in relazione alle quali nella dichiarazione dovrà essere attestata la sussistenza dei relativi presupposti, con particolare riferimento alle fattispecie in cui la presentazione della dichiarazione sia prevista per legge a pena di decadenza dalla spettanza del diritto all’agevolazione.
Le principali fattispecie per cui va presentata la dichiarazione IMU sono le seguenti:
• i fabbricati di interesse storico o artistico.
• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce,
• l’immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria.
• l’immobile che è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
• il terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia
l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
• i fabbricati di interesse storico o artistico.
• i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.
• i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti beni-merce,
• l’immobile che è stato oggetto di locazione finanziaria.
• l’immobile che è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali;
• il terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile.
In questi casi, nonostante che il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal comune, tuttavia
l’informazione relativa al valore dell’area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell’area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale.
• l’area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato.
• l’immobile che è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure che è variata la destinazione d'uso in abitazione principale del socio.
• i terreni agricoli, posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori agricoli a titolo principale.
• l’immobile che ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
• il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
• l'immobile per cui è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
• l'immobile per cui è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale non sono state applicate le procedure telematiche;
• le parti comuni dell’edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile.
• l’immobile che è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure che è variata la destinazione d'uso in abitazione principale del socio.
• i terreni agricoli, posseduti e condotti dai Coltivatori Diretti e dagli Imprenditori agricoli a titolo principale.
• l’immobile che ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione dall’IMU;
• il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
• l'immobile per cui è intervenuta una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
• l'immobile per cui è intervenuta un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie, a meno che tale estinzione non sia stata dichiarata in catasto o dipenda da atto per il quale non sono state applicate le procedure telematiche;
• le parti comuni dell’edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile.
Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini;
• l’immobile che è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale;
• l’immobile che è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche
interessate da fusione, incorporazione o scissione;
• l'immobile per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);
• l’immobile che è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale;
• l’immobile che è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche
interessate da fusione, incorporazione o scissione;
• l'immobile per cui si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori);
• Le riduzioni vanno dichiarate sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il relativo diritto.
Come fare
Presentazione della dichiarazione
- Presentazione DIRETTA allo SPORTELLO del SETTORE TRIBUTI
- Tramite ALTRA PERSONA con DELEGA
- Invio per POSTA a Comune di Rivarolo Canavese – Via Ivrea n. 60 – 10086 Rivarolo Canavese (TO) riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU
- Invio per Posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: rivarolo_ufficiotributi@pec.it
- per via telematica, tramite un intermediario abilitato;
Cosa serve
Il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 24/04/2024 allegato.
Cosa si ottiene
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.
Tempi e scadenze
La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta [art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019].
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
Costi
La presentazione della dichiarazione IMU non è legata ad alcun costo.
Accedi al servizio
Dipartimento delle Finanze
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Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
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Ultimo aggiornamento pagina: 18/07/2024 09:24:59
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