Descrizione
Apertura dei seggi elettorali per la votazione dei Referendum Abrogativi dell’8 e 9 giugno 2025:
- Domenica 8 giugno 2025 dalle ore 7.00 alle 23.00
- Lunedì 9 giugno 2025 dalle 7.00 alle 15.00
REFERENDUM SUL LAVORO
N. 1-CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI — DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: ABROGAZIONE
Primo dei quattro referendum promossi dalla Cgil chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015
- Domenica 8 giugno 2025 dalle ore 7.00 alle 23.00
- Lunedì 9 giugno 2025 dalle 7.00 alle 15.00
QUESITI REFERENDARI:
REFERENDUM SUL LAVORO
N. 1-CONTRATTO DI LAVORO A TUTELE CRESCENTI — DISCIPLINA DEI LICENZIAMENTI ILLEGITTIMI: ABROGAZIONE
Primo dei quattro referendum promossi dalla Cgil chiede l’abrogazione della disciplina sui licenziamenti del contratto a tutele crescenti del Jobs Act, che consentono alle imprese di non reintegrare una lavoratrice o un lavoratore licenziato in modo illegittimo nel caso in cui sia stato assunto dopo il 2015
Testo del quesito: « Volete voi l’abrogazione del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, come modificato dal d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, dalla sentenza della Corte costituzionale 26 settembre 2018, n. 194, dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; dal d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, dal d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40; dalla sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2020, n. 150; dal d.l. 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147; dal d.l. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150); dalla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2024, n. 22; dalla sentenza della Corte costituzionale del 4 giugno 2024, n. 128, recante “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183” nella sua interezza? »
N. 2 - PICCOLE IMPRESE – LICENZIAMENTI E RELATIVA INDENNITÀ: ABROGAZIONE PARZIALE
Il secondo quesito riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.
Il secondo quesito riguarda la cancellazione del tetto all’indennità nei licenziamenti nelle piccole imprese. Obiettivo è innalzare le tutele per chi lavora in aziende con meno di quindici dipendenti, cancellando il limite massimo di sei mensilità all’indennizzo in caso di licenziamento ingiustificato.
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante “Norme sui licenziamenti individuali” come sostituito dall’art. 2, comma 3, della legge 11 maggio 1990, n. 108, limitatamente alle parole: , “compreso tra un” , alle parole “ed un massimo di 6” e alle parole “La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.”?»
N. 3- ABROGAZIONE PARZIALE DI NORME IN MATERIA DI APPOSIZIONE DI TERMINE AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO, DURATA MASSIMA E CONDIZIONI PER PROROGHE E RINNOVI
Il terzo quesito mira all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine.
Il terzo quesito mira all’eliminazione di alcune norme sull’utilizzo dei contratti a termine.
Testo del quesito: «Volete voi che sia abrogato il d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, avente ad oggetto “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” limitatamente alle seguenti parti: Articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole “non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque”, alle parole “in presenza di almeno una delle seguenti condizioni”, alle parole “in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2025, per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva individuate dalle parti;” e alle parole “b-bis)”; comma 1-bis, limitatamente alle parole “di durata superiore a dodici mesi” e alle parole “dalla data di superamento del termine di dodici mesi”; comma 4, limitatamente alle parole “, in caso di rinnovo,” e alle parole “solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”; Articolo 21, comma 01, limitatamente alle parole “liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente”?»
N. 4- ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE, DELL’APPALTATORE E DEL SUBAPPALTATORE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE DIPENDENTE DI IMPRESA APPALTATRICE O SUBAPPALTATRICE, COME CONSEGUENZA DEI RISCHI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITÀ DELLE IMPRESE APPALTATRICI O SUBAPPALTATRICI: ABROGAZIONE
Il quarto quesito riguarda l’esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.
Il quarto quesito riguarda l’esclusione della responsabilità solidale di committente, appaltante e subappaltante negli infortuni sul lavoro. Si vogliono eliminare le misure che impediscono, in caso di infortunio sul lavoro negli appalti, di estendere la responsabilità all’impresa appaltante.
Testo del quesito: «Volete voi l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, in tema di “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della , legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici?»
REFERENDUM SULLA CITTADINANZA ITALIANA
N. 5- CITTADINANZA ITALIANA: DIMEZZAMENTO DA 10 A 5 ANNI DEI TEMPI DI RESIDENZA LEGALE IN ITALIA DELLO STRANIERO MAGGIORENNE EXTRACOMUNITARIO PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Referendum sulla cittadinanza italiana: propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.
Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 dimezzando il termine di residenza legale ininterrotto in Italia previsto ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni stranieri extracomunitari.
Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza.
N. 5- CITTADINANZA ITALIANA: DIMEZZAMENTO DA 10 A 5 ANNI DEI TEMPI DI RESIDENZA LEGALE IN ITALIA DELLO STRANIERO MAGGIORENNE EXTRACOMUNITARIO PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Referendum sulla cittadinanza italiana: propone di dimezzare da 10 a 5 anni i tempi di residenza legale in Italia per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana.
Nel dettaglio si va a modificare l’articolo 9 della legge n. 91/1992 dimezzando il termine di residenza legale ininterrotto in Italia previsto ai fini della presentazione della domanda di concessione della cittadinanza da parte dei maggiorenni stranieri extracomunitari.
Il referendum sulla cittadinanza italiana non va a modificare gli altri requisiti richiesti per ottenere la cittadinanza.
Testo del quesito: « Volete voi abrogare l’articolo 9, comma 1, lettera b), limitatamente alle parole “adottato da cittadino italiano” e “successivamente alla adozione”; nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.” , della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante “Nuove norme sulla cittadinanza ?».
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Ultimo aggiornamento pagina: 29/05/2025 11:38:36