Descrizione
il sindaco con ordinanza n. 209 del 23/12/2024
ORDINA
Il divieto di utilizzare, esplodere, lanciare e accendere petardi, mortaretti, razzi, botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita, nell’ambito comunale, nelle vie e piazze ove si trovino raggruppamenti di persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, case di riposo, nei giorni compresi tra il 30/12/2024 e il 02/01/2025, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali.
L’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge n. 689/81, fatto salvo la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ove il fatto assuma rilevanza penale. Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della legge citata.
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza
Il divieto di utilizzare, esplodere, lanciare e accendere petardi, mortaretti, razzi, botti e artifici pirotecnici di vario genere e di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita, nell’ambito comunale, nelle vie e piazze ove si trovino raggruppamenti di persone, e in particolare in prossimità di scuole, uffici pubblici, luoghi di culto, case di riposo, nei giorni compresi tra il 30/12/2024 e il 02/01/2025, ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali.
L’inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 18/08/2000 n. 267, secondo la procedura di cui alla legge n. 689/81, fatto salvo la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ove il fatto assuma rilevanza penale. Fermi restando i divieti e le sanzioni previsti dalla legge ordinaria, le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/81 e ss.mm.ii. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20 comma 5 della legge citata.
Le Forze dell’Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell’esecuzione della presente ordinanza
in allegato l'ordinanza completa n. 209/2024
Allegati
Documenti
A cura di
Ultimo aggiornamento pagina: 23/12/2024 16:46:18